La riforma Cartabia

La riforma cartabiaLa riforma Cartabia – indice:

La nuova riforma Cartabia

La riforma Cartabia è una riforma legislativa che ha l’obiettivo di semplificare e digitalizzare la gestione dei documenti giudiziari e amministrativi.

La riforma prevede l’adozione di nuove tecnologie per la conservazione e la gestione dei documenti in formato digitale, al fine di semplificare le procedure e migliorare l’efficienza della giustizia e dell’amministrazione pubblica.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma ci sono la digitalizzazione dei documenti, l’utilizzo di firme digitali e la possibilità di conservare i documenti in formato elettronico, eliminando la necessità di conservare le copie cartacee.

Inoltre, la riforma introduce la possibilità di utilizzare i mezzi telematici per la notifica degli atti giudiziari, semplificando così le procedure per le parti coinvolte nei processi legali.

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Riforma Cartabia: separazione e divorzio su domanda congiunta, nuovo procedimento

L’art. 473 bis 51 del codice di procedura civile è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. “Riforma Cartabia” e detta nuove norme anche in materia di separazione e divorzio su domanda congiunta.

Cosa vuol dire “su domanda congiunta”? Ci troviamo in quella particolare situazione in cui c’è un accordo tra le parti relativamente a tutte le condizioni inerenti, per l’appunto, la separazione e/o il divorzio (in tema, quindi, di assegnazione casa familiare, affido minore, mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge).

Questa nuova disposizione si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023; per quanto concerne, invece, quelli pendenti alla stessa data, si applicano le disposizioni precedentemente vigenti.

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Come cambia la procedura con la riforma Cartabia? Fase introduttiva

La nuova norma disciplina un unico rito per i seguenti procedimenti della crisi familiare incardinati su domanda congiunta:

  • separazione personale dei coniugi,
  • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio),
  • scioglimento dell’unione civile,
  • regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
  • modifica delle relative condizioni delle suddette domande

Le relative domande dovranno essere proposte con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti (importante novità prevista dalla Riforma), deve contenere contiene alcune delle indicazioni previste dall’articolo 473 bis 12, nello specifico:

  1. ufficio giudiziario davanti al quale la domanda viene proposta;
  2. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza,  residenza o domicilio o dimora e codice fiscale delle parti, nonché dei figli comuni delle stesse se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  3. nome, cognome e codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;;
  4. chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  5. esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (allegando copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati nell’ambito degli stessi).

L’atto dovrà altresì contenere indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
È prevista la possibilità per le parti di regolamentare nel medesimo ricorso, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali nonché di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, facendone richiesta nell’atto, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473 bis 13, terzo comma.

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Riforma Cartabia: cosa succede dopo il deposito del ricorso?

Dopo aver depositato il ricorso, il presidente:

  • fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e
  • dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. La norma prevede che il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473 bis 12, terzo comma

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Riforma Cartabia: fase decisoria

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

Il tribunale, laddove ritenga che gli accordi dei genitori siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando le modifiche da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta la domanda.

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Particolarità nel procedimento su domanda congiunta di modifica delle condizioni

La norma prevede che in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il giudice relatore – designato dal presidente- acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.

In questo procedimento,  l’udienza di comparizione personale delle parti è disposta dal giudice solo quando le stesse ne fanno richiesta congiunta o qualora occorrono dei chiarimenti relativamente alle nuove condizioni proposte.

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Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito alla riforma Cartabia basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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