Studio legale: Decreto Pillon

decreto pillonDecreto Pillon. Di cosa si tratta?

Il disegno di legge n. 735(Decreto Pillon) recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” d’iniziativa di alcuni parlamentari tra cui per l’appunto il senatore leghista Simone Pillon, è oggetto, negli ultimi tempi, di un acceso dibattito che coinvolge non solo le forze politiche ma l’intera società.

Ricordiamo che è un disegno di legge e come tale dovrà essere approvato in sede parlamentare.

Obiettivi del Decreto Pillon.

Come si legge nella prefazione al disegno di legge, l’obiettivo dei senatori è quello di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de – giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.

Tra le principali novità previste nel Decreto Pillon…

Il Decreto Pillon si compone di ventiquattro articoli. Ecco alcune tra le principali novità previste dalla riforma.

  1. Istituzione dell’albo dei mediatori familiari. L’articolo 1 del testo normativo prevede l’istituzione di un albo nazionale ed elenca i requisiti (in particolare, titoli di studio, specializzazioni e percorsi di formazione) necessari per l’esercizio di tale professione; tale nuova figura professionale sarà un esperto nelle tecniche di mediazione e dovrà essere in possesso di approfondite conoscenze nei campi del diritto, della psicologia e della sociologia.
  2. Procedimento della mediazione familiare. L’articolo 3 del disegno di legge disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione; l’esperimento della mediazione diventa condizione di procedibilità qualora nel procedimento debbano essere prese decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori. L’efficacia esecutiva dell’eventuale accordo raggiunto dalle parti a seguito di tale procedura – che avrà una durata massima di sei mesi – dovrà essere omologata dal Tribunale competente per territorio che deciderà in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.
  3. Coordinazione genitoriale. Nasce la figura del coordinatore genitoriale, professionista qualificato che avrà il compito di gestire in via stragiudiziale le eventuali controversie sorte tra i genitori di figli minorenni con riferimento all’esecuzione del piano genitoriale.
  4. Nuovi obblighi per i genitori che intendono separarsi. I genitori di figli minori che intendono separarsi dovranno intraprendere, a pena di improcedibilità, il percorso di mediazione familiare e redigere, con l’assistenza del mediatore e dei rispettivi difensori, un piano genitoriale. Anche gli atti depositati dalle parti (ricorso e memoria difensiva o ricorso congiunto in caso di separazione consensuale) dovranno contenere una proposta dettagliata di piano genitoriale (concordato in caso di separazione consensuale) che illustri la situazione attuale del minore e le proposte relative a mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale.
  5. Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari. Una delle novità più importanti previste nel disegno di legge Pillon è il nuovo articolo 337 ter del codice civile che sostituisce la precedente versioneEcco i punti cardini contenuti nella nuova formulazione: – si sancisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue  genitori , di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità, di trascorrere con ciascuno tempi paritetici o equipollenti salvi i casi di impossibilità materiale (nello specifico, in ragione della metà del proprio tempo compreso i pernottamenti con ciascuno dei genitori qualora vi sia una richiesta da parte di uno di essi e non sussistano oggettivi elementi ostativi; in ogni caso, salvo determinati casi elencati nella norma, dovrà essere garantita la permanenza di non meno di dodici giorni al mese compresi i pernottamenti). Il testo prevede che nel caso in cui sia difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, il giudice o le parti possono prevedere meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza; – si ribadisce il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e coi i parenti di ciascun ramo genitoriale; –  viene confermata la regola dell’affido condiviso salvo il caso in cui ciò sia contrario al superiore interesse del minore; entrambi i genitori, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale e prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del figlio tenendo conto delle sue capacità, dell’inclinazione naturale e delle sue aspirazioni; le decisioni quotidiane saranno invece assunte dal genitore che in quel momento si trova col minore. – è prevista la predisposizione del c.d. piano genitoriale concordato dai due genitori e approvato dal giudice (o stabilito da quest’ultimo in caso di mancanza di accordo o accordo parziale tra le parti) relativamente a luoghi abitualmente frequentati dal minore, scuola e percorso educativo, eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni parentali e amicali, nonché vacanze normalmente godute dal medesimo.
  6. Mantenimento in forma diretta senza automatismi. Nel c.d. piano genitoriale dovrà essere indicata altresì la misura e la modalità con cui il genitore provvede al mantenimento diretto dei figli, con riferimento sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.Solo in via residuale e laddove strettamente necessario, il giudice potrà prevedere in capo a uno dei genitori, per un tempo determinato, l’obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell’altro a titolo di mantenimento del figlio.
  7. Contrasto dell’alienazione genitoriale.Il nuovo comma dell’articolo 342-bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari), prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare i provvedimenti di cui agli articoli 342-ter (contenuto degli ordini di protezione) e 342-quater (ulteriori contenuti dell’ordine di protezione) nel caso in cui, durante la fase di separazione dei genitori o dopo di essa, la condotta di uno di essi ostacoli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I provvedimenti di cui all’articolo 342 quater potranno essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, seppur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi.
  8. Abrogazione dell’addebito. Il disegno di legge prevede altresì l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 151 codice civile in tema di separazione giudiziale, in base al quale il giudice, pronunziando la separazione dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio
  9. Abrogazione art 570 bis del codice penale. Quale conseguenza del principio di mantenimento diretto della prole, il testo prevede l’abrogazione dell’articolo 570 bis del codice penale che disciplina la fattispecie di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
  10. Applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio (legge n. 898/1970).Anche nel caso di ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i genitori di figli minorenni dovranno intraprendere, a pena di improcedibilità, un percorso di mediazione familiare e redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall’articolo 337-ter del codice civile nella sua nuova formulazione.

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito al Decreto Pillon basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




    Previa lettura informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali. Privacy Policy