Studio legale Milano: Vaccinazioni Obbligatorie

Studio legale milano - vaccinazioni obbligatorie

Normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie

Il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 – convertito in legge n. 119 del 31 luglio 2017 con modificazioni -recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ha introdotto delle importanti novità in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.

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Obiettivo delle vaccinazioni obbligatorie

L’obiettivo, come indicato nell’art. 1 del testo normativo, è quello di “assicurare la tutela della  salute  pubblica  e  il mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché’ di  garantire il conseguimento  degli  obiettivi  prioritari  del  Piano  nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di  cui  all’intesa  sancita  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano in  data  19  gennaio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed  internazionale”.

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Le novità introdotte

Con il recente intervento legislativo, le vaccinazioni obbligatorie passano da quattro (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica e anti-epatite B) a dieci.

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale inerente ciascuna coorte di nascita, sono attualmente le seguenti:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b

g) anti-morbillo;

h) anti-rosolia;

i) anti- parotite;

l) anti-varicella.

La legge prevede, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino l’offerta attiva e gratuita, sempre in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale   nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle seguenti vaccinazioni:

a) anti-meningococcica B;

b) anti-meningococcica C;

c) anti-pneumococcica;

d) anti-rotavirus. relazioni periodiche.

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In caso di immunizzazione?

Il secondo comma dell’art. 1 del decreto stabilisce che, in caso di  avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della  sanità  15  dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8  gennaio  1991 (che prevede per l’appunto un obbligo di notifica da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica) ovvero dagli esiti  dell’analisi  sierologica, il soggetto interessato è  esonerato  dall’obbligo della   relativa   vaccinazione.

Pertanto, in tal caso, si adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio   sanitario nazionale,  con   vaccini   in   formulazione monocomponente o combinata in  cui  sia  assente  l’antigene  per  la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

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In quali casi è possibile omettere o differire le vaccinazioni?

Il testo normativo prevede che le vaccinazioni obbligatorie possano essere omesse o differite solo in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

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Sanzioni in caso di mancata osservanza dell’obbligo

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, il quarto comma dell’art. 1, prevede:

– la convocazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, dei genitori, tutori o soggetti affidatari del minore interessato, per un colloquio allo scopo di fornire informazioni in materia di vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione;

– in  caso  di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a  euro cinquecento a meno che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari, provvedano nel termine indicato nell’atto di contestazione a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione obbligatoria  avvenga  nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in relazione  all’età.

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Adempimenti necessari per procedere all’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai   centri   di   formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

L’art. 3 bis del decreto, indica gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché’ dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020.

In particolare:

  • entro il 10 marzo, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non paritarie, trasmettono  alle  aziende  sanitarie  locali territorialmente  competenti l’elenco  degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi;
  • entro il 10 giugno, le aziende sanitarie locali restituiscono gli elenchi indicando i soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non  ricadono  nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e  che  non abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all’azienda sanitaria;
  • nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli  elenchi  di cui sopra, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l’infanzia, dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private   non   paritarie   invitano   i   genitori, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei minori indicati a  depositare,  entro  il  10 luglio,   la   documentazione   comprovante   l’effettuazione   delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o  il  differimento  delle stesse, o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di  istruzione  e  i  responsabili  dei   servizi educativi per l’infanzia,  dei  centri  di  formazione  professionale regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  trasmettono  la documentazione pervenuta,  ovvero  ne  comunicano l’eventuale mancato deposito,  all’  azienda  sanitaria  locale  che provvederà  agli  adempimenti   di   competenza   e,   ricorrendone   i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.

La norma precisa che per  i  servizi  educativi   per   l’infanzia   e   le   scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie,  la  mancata presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  (ovvero comprovante   l’effettuazione   delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o  il  differimento  delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e  3, o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente ) nei  termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione; per gli  altri  gradi di istruzione e per i centri di formazione  professionale  regionale, invece, la mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall’iscrizione  ne’ impedisce la partecipazione agli esami.

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Anagrafe nazionale vaccini

Allo scopo di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, è istituita presso il Ministero  della  salute l’anagrafe nazionale vaccini; in essa sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto (ovvero soggetti immunizzati o per i quali la vaccinazioni possono essere omesse o differite), nonché’ le dosi e i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

Fonte: Decreto-legge 07 giugno 2017, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119

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