Adottare un bambino – Studio legale Milano

adottare bambinoAdottare un bambino – indice:

Adottare un bambino: cosa sapere?

L’istituto dell’adozione è disciplinato dalla legge n. 184 del 1983; l’art. 7 stabilisce che possono essere adottati i minori che siano dichiarati “in stato di adottabilità” dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano.

Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

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Adottare un bambino: cosa fare?

Innanzitutto occorre verificare se sussistono i requisiti previsti dalla legge per procedere con la richiesta di adozione. L’ art. 6 della legge n. 184 stabilisce che l’adozione è consentita ai coniugi:

  • che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni (o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto);
  • tra gli stessi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
  • che siano effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

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Limiti di età nell’adozione e possibile deroghe

La legge detta anche dei limiti anagrafici: l’età di coloro che intendono adottare, infatti, deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni quella dell’adottando.

Tali limiti, possono essere derogati nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Infine, sempre in base al dettato normativo, non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età dei coniugi adottanti sia superato da uno solo di  essi  in  misura  non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano  genitori  di  figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in  età  minore,  ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore  già dagli stessi adottato.

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Come adottare un bambino in Italia?

L’art. 22 della legge sull’adozione stabilisce che la coppia che intende adottare un minore deve presentare domanda (nello specifico una “dichiarazione di disponibilità”) al Tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate  dall’articolo  3,  comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  concernente  l’assistenza,  l’integrazione  sociale e i diritti delle  persone  handicappate. La  domanda  decade decorsi tre  anni  dalla presentazione e può essere rinnovata.

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Il ruolo del Tribunale e l’attività di indagine dei Servizi Sociali

Il tribunale per i minorenni, innanzitutto, accerta che sussistano tutti i requisiti previsti dall’art. 6 e in caso positivo, incarica i Servizi Sociali competenti territorialmente di effettuare adeguate indagini (volte, in particolare, a verificare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi  ultimi  desiderano  adottare  il  minore), avvalendosi altresì dei competenti specialisti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Sulla base delle indagini effettuate, il Tribunale sceglie   tra   le   coppie   che  hanno  presentato  la dichiarazione di disponibilità  quella che risulta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

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Cosa sono adozione e affidamento preadottivo?

L’affidamento preadottivo precede l’adozione vera e propria e viene disposto dal Tribunale in camera di consiglio. Individuata, infatti, la coppia di coniugi che, come detto nel paragrafo precedente risulta più idonea a soddisfare i bisogni del minore, dopo aver sentito il pubblico ministero,  eventuali ascendenti dei  richiedenti l’adozione, il minore  che  abbia compiuto dodici anni e anche il minore di età inferiore, in  considerazione  della sua capacità di discernimento, il Tribunale dispone, l’affidamento preadottivo. Il  minore  che  abbia compiuto gli anni quattordici – prosegue la norma – deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.

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Quanto dura l’affidamento preadottivo?

L’affidamento preadottivo ha generalmente durata di un anno ma la legge stabilisce che, nell’interesse del minore, tale termine possa essere prorogato di un altro anno, d’ufficio  o  su  domanda  dei  coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Il  Tribunale  per  i  minorenni  vigila  sul  buon  andamento dell’affidamento preadottivo e, qualora siano accertate delle difficoltà,  convoca,  anche  separatamente,  gli  affidatari  e  il minore,  alla  presenza,  se  necessario, di uno psicologo, al fine di valutare  quali siano le  cause di tale situazione  disponendo, se necessario, interventi di sostegno psicologico e sociale.

L’affidamento preadottivo, nel caso in cui vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili, può essere revocato dal Tribunale che provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

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Conclusione del procedimento: la sentenza di adozione

L’ art. 25 della legge sull’adozione stabilisce che il Tribunale per i minorenni  che  ha  dichiarato  lo  stato  di adottabilità, sentiti  i  coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e  il  minore di  età  inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacità   di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che  abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica  che  ricorrano tutte le  condizioni  previste  e provvede  sull’adozione  con  sentenza  in camera di consiglio, decidendo di fare luogo  o  di  non  fare  luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici  deve esprimere il suo consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga  avanzata  da  coniugi  che hanno dei figli, questi, se hanno più di  dodici anni,  devono essere sentiti.

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Quali sono gli effetti dell’adozione?

L’art. 27 della legge n. 184/1983 stabilisce che per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo  stato  di  figlio nato nel matrimonio degli adottanti, assume e trasmette il loro cognome. Per quanto riguarda, invece, la famiglia d’origine, con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso  la  stessa, salvi i divieti matrimoniali.

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Adottare un bambino: a chi rivolgersi?

Considerata la dettagliata normativa e la complessità della procedura, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di adozioni che possa fornirvi un’attività di consulenza e un’adeguata assistenza.

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Come adottare velocemente un bambino?

Adottare un bambino è un processo che richiede tempo e pazienza. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per accelerare il processo:

  1. Contatta l’avvocato che si occupa di adozioni nazionali e internazionali da diversi anni per avere informazioni sui requisiti e sui passi da seguire per diventare genitori adottivi.
  2. Partecipa a un corso o a un programma di formazione per genitori adottivi, che ti aiuterà a prepararti al meglio per questa esperienza.
  3. Sii disposto a considerare diverse opzioni di adozione, come l’adozione di bambini di età diverse o di bambini con bisogni speciali. Questo può aumentare le tue possibilità di adottare un bambino più velocemente.
  4. Sii flessibile e aperto a nuove opportunità. Adottare un bambino può essere un processo imprevedibile, quindi è importante essere pronti a cogliere le opportunità quando si presentano.
  5. Sii paziente e non scoraggiarti se il processo di adozione richiede più tempo del previsto. Ricorda che l’adozione di un bambino è una decisione importante che richiede tempo e attenzione per essere affrontata in modo responsabile.

Quanto costa adottare un bambino?

I costi associati all’adozione di un bambino possono variare in base a diversi fattori, come la nazionalità del bambino, il paese in cui avviene l’adozione e al professionista che gestisce l’adozione. In generale, i costi di adozione possono includere le spese per i viaggi, le spese legali, i costi di affidamento e altre spese associate all’adozione. Per saperne di più in merito ai costi ti consiglio di contattare lo studio legale.

Si può adottare un bambino da single?

In molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, è possibile adottare un bambino anche se si è single. Tuttavia, ogni paese ha le proprie leggi e regolamenti in materia di adozione. In generale, i requisiti per l’adozione da single possono includere la partecipazione a un corso di formazione per genitori adottivi, una valutazione psicologica e l’approvazione da parte di un tribunale.

In Italia, è possibile adottare un bambino anche se si è single. Come già anticipato, ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti per diventare genitori adottivi, indipendentemente dal fatto di essere una coppia o una persona singola. Per adottare un bambino in Italia, è necessario:

  1. Avere almeno 25 anni di età, se si adotta un bambino italiano, o almeno 30 anni di età, se si adotta un bambino straniero.
  2. Essere in buona salute e avere uno stile di vita stabile e adeguato per accudire un bambino.
  3. Partecipare a un corso di formazione per genitori adottivi, organizzato dall’autorità competente del tuo comune di residenza.
  4. Sottoporsi a una valutazione psicologica e sociale per verificare la tua idoneità a diventare genitore adottivo.
  5. Avere il consenso scritto del coniuge o del convivente stabile, se si è sposati o si vive in coppia.

Se sei interessato a diventare genitore adottivo da single in Italia, ti consiglio di contattare l’avvocato per avere informazioni dettagliate sui requisiti e sui passi da seguire per diventare genitore adottivo.

Quando si fa un’adozione internazionale?

Entrambe le tipologie di adozione (nazionale ed internazionale) sono disciplinate dalla legge n. 184/1983.

L’art. 29 bis, in materia di adozione internazionale, stabilisce che le persone residenti in Italia, che hanno i medesimi requisiti previsti nell’art. 6 per l’adozione nazionale e che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Per quanto riguarda la procedura prevista per l’adozione internazionale si rimanda al seguente link.

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Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito all’adozione di un bambino Milano basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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