Divorzio senza separazione – Studio legale Milano

divorzio senza separazione Divorzio senza separazione – indice:

E’ possibile chiedere direttamente il divorzio o è sempre necessario prima procedere con la separazione?

La legge sul divorzio (Legge 1 dicembre 1970 n. 898) stabilisce che per proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione dei coniugi deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione degli stessi davanti al presidente del tribunale nel caso di separazione giudiziale;
  • da sei mesi nel caso invece di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

E’ necessario quindi procedere prima con la separazione, attendere il decorso di un determinato lasso di tempo (per l’appunto un anno o sei mesi) di ininterrotta separazione e solo dopo sarà possibile chiedere il divorzio.

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Casi in cui è possibile chiedere direttamente il divorzio. Condanna in via definitiva per alcuni reati di particolare gravità.

In linea generale, la separazione rappresenta per i coniugi il primo passo da effettuare, una fase necessaria per poter avanzare successivamente domanda di divorzio.

L’art. 3 della legge sul divorzio elenca però alcuni casi in cui è possibile che i coniugi possano chiedere direttamente il divorzio bypassando così la “fase” della separazione.

La norma stabilisce che si può richiedere il cd divorzio “immediato” nei casi in cui dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale (Incesto) contemplato nel capo II relativo ai delitti contro la morale familiare e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 (Della violenza carnale), 521 (Atti di libidine violenti), 523 (Ratto a fine di libidine) e 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (si precisa che il capo I Dei delitti contro la libertà sessuale che ricomprendeva gli art. 519,521,523 e 524, è stato abrogato dall’art. 1, Legge 15 febbraio 1996 n. 66; pertanto, in assenza di una disposizione che corregga la norma, sembrerebbe rilevante, ai fini della pronunzia di divorzio, la sola condanna per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne previsti rispettivamente negli attuali art. 609 bis, 609 quater e 609 quinquies c.p. , nella misura in cui coincidono con quelle descritte negli artt. 519 e 521 c.p.);

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d), la norma stabilisce che il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve accertare, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, l’inidoneità del medesimo a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutti i suddetti casi, la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.

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Ulteriori casi in cui è possibile proporre direttamente domanda di divorzio.

L’art.3 della legge sul divorzio prevede che possa essere richiesto il divorzio “immediato” anche nei casi in cui:

  • l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) dello stesso articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  • per gli stessi delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) dell’articolo, il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare il divorzio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  • il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  • l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

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