Studio legale Milano: Fatture non pagate

fatture non pagateFatture non pagate: in che modo agire e tutelarsi?

In questi ultimi tempi capita sempre più frequentemente di avere delle fatture non pagate.

In questi casi, cosa è opportuno fare per cercare di recuperare il proprio credito? Ecco un breve vademecum.

Fatture non pagate: chi deve emettere fattura?

In linea generale, i soggetti passivi IVA che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi sono tenuti a emettere fattura.

Il documento fiscale viene emesso con riferimento a beni mobili e beni immobili rispettivamente al momento della consegna e a quello della stipula del contratto, in caso invece di prestazione di servizi al momento del pagamento.

Fatture non pagate: Cosa deve indicare la fattura?

L’art. 21 del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), fornisce un elenco completo delle indicazioni che la fattura deve contenere tra le quali:

data in cui è emesso il documento fiscale;

– data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto totalmente o parzialmente il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;

numero progressivo della stessa;

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti cedente o prestatore e cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA dei soggetti cedente o prestatore e cessionario o committente; nell’ipotesi in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti che costituiscono oggetto dell’operazione;

corrispettivi ed altri dati necessari per determinare la base imponibile, compresi quelli inerenti i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972;

aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento della fattura

Per quanto riguarda il pagamento, esso va effettuato nel caso di fattura riguardante l’acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che non sia il consumatore finale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del documento fiscale, dal termine della prestazione o dalla consegna della merce.

Il termine è invece di sessanta giorni e decorre dal ricevimento della fattura, nell’ipotesi in cui si tratti di acquisto di prodotti deteriorabili.

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese e/o professionisti, può essere concordato un termine maggiore, formalizzando in tal caso la scadenza in forma scritta qualora questa superi i sessanta giorni.

E se il pagamento non viene effettuato?

Il creditore procederà, in primis, con l’invio al debitore – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata – di una lettera (c.d. sollecito di pagamento) contenente l’invito a procedere con il pagamento della fattura rimasta insoluta (occorre indicare il numero e la data del documento fiscale nonché il relativo importo).

Se, malgrado i solleciti inviati, non si ottiene alcun riscontro da parte del debitore, è opportuno rivolgersi a un avvocato che provvederà alla formale costituzione in mora del medesimo.

Ciò comporterà un notevole aggravio di spese in capo al debitore; all’importo originariamente previsto, infatti, verranno calcolati e aggiunti gli interessi di mora nonché tutte le spese sostenute dal creditore per recuperare la somma).

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito  alle fatture non pagate o al recupero crediti basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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    Art. 21.

    Fatturazione delle operazioni Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Puo’ essere emessa una sola fattura per tutte le operazioni effettuate fra le stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

    1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui e’ effettuata l’onerazione, nonche’, per quelli domiciliati all’estero, ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, societa’ o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

    2) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

    3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile ai sensi degli articoli 13, 14 e 15;

    4) aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, determinata a norma dell’art. 6, o dall’ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all’altra parte. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell’art. 7, nonche’ per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al primo comma dell’art. 10. In questi casi la fattura, in luogo dell’indicazione dell’ammontare dell’imposta, deve recare l’annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l’indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    Art. 15.

    Esclusioni dal computo della base imponibile Non concorrono a formare la base imponibile:

    1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

    2) gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;

    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;

    4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

    5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre irregolarita’ nella esecuzione del contratto.