Differenza tra collocamento e affido

differenza tra collocamento e affidoDifferenza tra collocamento e affido – indice:

Affido e collocamento: che differenza c’è?

Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (nel caso di coppie non sposate) o ancora in quelli aventi ad oggetto la modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, si parla di affidamento e collocamento degli stessi.

Questi termini vengono spesso considerati erroneamente come sinonimi; in realtà si tratta di due concetti differenti, cerchiamo di fare chiarezza.

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Affidamento dei figli minori

L’art. 337 ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Al fine di realizzare ciò, nei procedimenti sopra indicati, il giudice, avuto riguardo all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati.

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Affidamento condiviso

La regola generale, quindi, è che il minore sia affidato ad entrambi i genitori (c.d. affido condiviso): in tal caso, la responsabilità genitoriale è esercitata tanto dalla madre quanto dal padre.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

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Affidamento esclusivo e super esclusivo

Secondo l’art. 337 quater c.c., il giudice può derogare al regime ordinario dell’affido condiviso e disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori in tutti i casi in cui ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, l’affido esclusivo può essere richiesto, in qualsiasi momento, da ciascuno dei genitori; in caso di accoglimento della domanda, il giudice dispone l’affidamento esclusivo in favore del genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337 ter.

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Chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di affido esclusivo?

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito (ricorrendo, in tal caso, la fattispecie dell’affido super esclusivo), le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Permane in capo al genitore cui i figli non sono affidati, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione; lo stesso può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

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Collocamento dei figli minori

Con la fine della relazione coniugale o sentimentale (in caso di coppie non unite in matrimonio), sarà necessario individuare il genitore con il quale il figlio continuerà a vivere e con il quale di conseguenza trascorrerà più tempo.

Lo stesso viene definito genitore collocatario e, nella maggioranza dei casi, si tratta della madre, soprattutto nel caso di minori molto piccoli.

La scelta della residenza abituale del figlio minore (ovvero del suo collocamento) può essere effettuata concordemente dai genitori o in caso di disaccordo dal Giudice.

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Tipologie di collocamento

La giurisprudenza ha individuato diverse tipologie di collocamento dei figli minori, tra le quali:

  • collocamento prevalente: è il collocamento che viene applicato nella maggior parte dei casi, il minore è collocato in misura prevalente presso un genitore, solitamente la madre. Vengono definite le modalità e i tempi di visita e frequentazione del figlio con l’altro genitore non collocatario
  • collocamento paritetico: questo tipo di collocamento, che prevede tempi uguali di frequentazione dei genitori con il figlio, è ad oggi raramente applicato per una serie di ragioni quali, ad esempio, la distanza tra le abitazioni dei genitori stessi nonché per la necessità di evitare ai bambini lo stress di dover spostarsi continuamente.

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