Mediazione obbligatoria – Studio legale Milano

Mediazione obbligatoria La mediazione obbligatoria – indice:

La mediazione obbligatoria: cenni

Con l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, a partire da luglio 2023, è aumentato il numero delle materie per le quali il procedimento di mediazione è diventato condizione di procedibilità della domanda.

Si parla infatti, in questi casi di mediazione obbligatoria: ciò significa che, le parti di una controversia civile o commerciale vertente nelle materie elencate dalla norma, prima di rivolgersi al giudice ed incardinare il relativo giudizio, devono esperire (appunto, a pena di improcedibilità della domanda) la procedura della mediazione.

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Andiamo con ordine, che cos’è la mediazione? In cosa consiste?

In base al Decreto legislativo n. 28 del 2010, la mediazione consiste nell’attività svolta da un terzo soggetto imparziale che ha come finalità quella di assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Mediatore è, dunque, la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono questa attività; la norma precisa che i mediatori non possono, in ogni caso, rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

Il procedimento di mediazione può svolgersi presso l’ente pubblico o privato (chiamato ORGANISMO DI MEDIAZIONE), iscritto in un apposito registro.

Se, a seguito dello svolgimento della mediazione, le parti coinvolte riescono a trovare un accordo e a comporre quindi la controversia in essere, si parla di conciliazione.

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Cosa devo fare per iniziare il procedimento di mediazione?

Per dare inizio ad un procedimento di mediazione, la parte interessata deve presentare la relativa domanda (in cui dovranno essere indicati l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa) presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in oggetto. Se ci sono più domande inerenti la stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

La norma precisa che la competenza dell’organismo può essere derogata su accordo delle parti.

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Per quali materie la mediazione è obbligatoria?

L’ art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, elenca le materie per le quali la mediazione è obbligatoria. La norma, infatti, stabilisce che è tenuta preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, chi intende incardinare un giudizio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

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Estensione dell’obbligo della mediazione anche in materie diverse rispetto a quelle originariamente previste

Proprio con la riforma Cartabia, è stata estesa la mediazione obbligatoria anche per le seguenti materie, ovvero associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

L’obbligo preliminare della mediazione, dunque, riguarda anche i contratti d’opera e le controversie relative alle società di persone.

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Cosa succede se non è stato esperita prima la mediazione?

In tal caso, l’improcedibilità viene eccepita dal convenuto (ovvero dalla parte chiamata in causa), a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Quando rileva che la mediazione non è stata esperita o se già iniziata non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

In questa udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La norma precisa che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

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In quali fasi si articola il procedimento di mediazione?

Secondo l’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010:

  • una volta presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore (nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari) e fissa il primo incontro tra le parti; tale incontro dovrà tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
  • l’organismo comunica alle parti la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile;
  • dal momento in cui tale comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1;
  • il procedimento si svolge presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. Le parti partecipano personalmente e in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante che conosca i fatti e che sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e che abbiano i poteri necessari per la composizione della controversia;
  • nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati;
  • al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Lo stesso può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

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Come si conclude il procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione – che ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti – può concludersi in due modi:

  1. è stato raggiunto un accordo di conciliazione, quindi il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo;
  2. l’accordo non è stato raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
  3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

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Quando la condizione di procedibilità si considera avverata?

Il decreto stabilisce che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.

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Per quali procedimenti non si applicano il comma 1 dell’art. 5 decreto legislativo 28/2010 e l’art. 5 quater in materia di mediazione demandata dal giudice?

La norma prevede che non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo);

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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Possibilità di esperire altre procedure in determinate materie

Il decreto precisa che, al fine di assolvere alla condizione di procedibilità, le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TESTO UNICO BANCARIO);

b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Fonte: decreto legislativo n. 28/2010

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