Affido esclusivo – Studio legale Milano

Affido esclusivoL’Affido esclusivo – indice:

In caso di separazione o divorzio a chi vengono affidati i minori?

A seguito dell’emanazione della legge n. 54 del 2006, in caso di separazione o divorzio dei coniugi l’affido condiviso dei figli minori sostanzialmente costituisce la regola.

L’art. 337 ter del codice civile, infatti, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Proprio al fine di realizzare quanto sopra, continua la norma, il Tribunale adotterà i provvedimenti relativi ai figli della coppia con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi, valutando prioritariamente la possibilità che rimangano affidati ad entrambi i genitori.

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Affido condiviso: come si esercita in concreto la responsabilità genitoriale?

Nel caso dell’affido condiviso, che come abbiamo visto rappresenta la tipologia di affido da disporre in linea generale, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

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Le deroghe alla regola dell’affido condiviso in caso di separazione o divorzio dei coniugi

L’art. 337 quater del codice civile prevede una deroga alla regola dell’affido condiviso in caso di separazione e/o divorzio.

La norma stabilisce che il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

L’affidamento esclusivo può essere chiesto, in qualsiasi momento, se sussistono le condizioni indicate nel primo comma, da parte di ciascuno dei genitori; in tal caso, il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore che ne ha fatto richiesta, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337 ter. Qualora la domanda risulti però manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore che ha presentato l’istanza ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

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In cosa consiste l’affidamento esclusivo del figlio minore?

Sempre secondo l’art. 337 quater del codice civile, il genitore al quale vengono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e dovrà attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Ciò nonostante, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse (in materia di salute, educazione, istruzione, residenza abituale) per i figli sono adottate da entrambi i genitori; la norma prevede in capo al genitore non affidatario il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e ha la possibilità di ricorrere al Tribunale nell’ipotesi in cui ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

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L’affidamento esclusivo rafforzato (super esclusivo): quando è possibile

L’affidamento esclusivo rafforzato (chiamato anche affidamento super esclusivo) è una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale cha trova riscontro nell’art. 337-quater comma III del codice civile – precisamente da quella deroga giudiziale “salvo che non sia diversamente stabilito” – e deve essere adottato esclusivamente nei casi in cui non ci sia una soluzione alternativa per garantire un sano sviluppo fisico e psichico del minore; una sorta di extrema ratio a cui ricorrere solo in determinate e limitate ipotesi, laddove risulti impossibile garantire il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

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Cosa può fare il genitore affidatario in caso di affido super esclusivo?

Sostanzialmente, con l’affido super esclusivo si rimette al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali e il genitore non affidatario che conserva la titolarità della responsabilità genitoriale ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse ai sensi dell’art. 337-quater ultimo comma c.c.

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Prima applicazione giurisprudenziale dell’affido super esclusivo

Una prima interessante applicazione di tale tipologia di affido è stata effettuata dal Tribunale di Milano (ordinanza 20 marzo 2014) che disponeva l’affido del figlio minore in modo esclusivo alla madre stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potevano essere prese dalla stessa in via altrettanto esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Nel caso di specie, i documenti in atti mettono per ora in luce un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito. Su questo sfondo, si proiettano le allegazioni della moglie la quale avrebbe anche subito violenze fisiche da parte del congiunto. In questo contesto, è allo stato evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c. La lontananza del padre (che vive a Londra), la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) e l’atteggiamento tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo).

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Conclusioni in materia di affido super esclusivo

Si tratta, dunque, di casi estremi in cui, ad esempio, risulti un completo e grave disinteresse del genitore per il proprio figlio o ancora in cui vengano comprovate l’ inadeguatezza genitoriale nonché l’impossibilità di una gestione condivisa del minore.

Come ha affermato la Corte di Cassazione in numerose pronunce, ogni decisione deve essere assunta valutando il prioritario best interest of the child (ovvero il preminente interesse del minore), nonché considerando le (residuali) capacità educative e di cura da parte del genitore.

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