Studio legale Milano: Coppie di Fatto

Coppie di fattoCoppie di Fatto

La Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), in vigore dal 5 giugno 2016, ha istituito, nel nostro ordinamento, “l’unione civile” tra persone dello stesso sesso dettandone la relativa regolamentazione e ha disciplinato, sotto tutti i profili, la c.d. “convivenza di fatto”(Coppie di fatto).

Unioni civili. Definizione, diritti e obblighi derivanti dalla sua costituzione

L’art. 1 della Legge definisce l’unione civile come “specifica formazione sociale ai sensi degli art. 2 e 3 della Costituzione” costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Con la sua costituzione, entrambe  le parti “acquistano  gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco  all’assistenza morale e materiale  e  alla  coabitazione”,  e ancora, “le stesse  sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria capacità di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai bisogni comuni”, “concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l’indirizzo concordato”.

Modalità di costituzione dell’unione civile.

L’unione civile è costituita mediante dichiarazione delle parti di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvederà, poi, alla registrazione dell’atto di unione nell’archivio dello stato civile.

L’unione è certificata dal documento che ne attesta la costituzione contenente i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Informazioni dettagliate sul portale del comune di Milano

Convivenza di fatto.

Oltre all’ipotesi di accordo delle parti e recesso unilaterale, la legge prevede la risoluzione del contratto di convivenza nei seguenti casi:La legge Cirinnà, definisce “conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Contratto di convivenza. Formalità e contenuto.

La normativa prevede la possibilità per i “conviventi di fatto” di sottoscrivere un contratto (contratto di convivenza) attraverso il quale regolamentare i rapporti patrimoniali inerenti la loro situazione.

Tale atto, così come eventualmente le sue modifiche o la sua risoluzione, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) e la sottoscrizione delle parti autenticata da un professionista (avvocato o notaio) che attesti la conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, la norma prevede in capo al professionista l’onere di provvedere, nel termine di dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Per quanto riguarda il suo contenuto, nel contratto le parti possono indicare “la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla  capacità di lavoro professionale o casalingo”.

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Risoluzione del contratto. Diritto agli alimenti.

Oltre all’ipotesi di accordo delle parti e recesso unilaterale, la legge prevede la risoluzione del contratto di convivenza nei seguenti casi:

  1. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  2. morte di uno dei contraenti.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto dell’ex convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, di   ricevere   dall’altra parte gli alimenti.

In questo caso, gli stessi verranno assegnati per un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata  secondo quanto disposto dall’articolo 438, secondo comma, del codice civile (ovvero “in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, senza “tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”).

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    Coppie di Fatto legge 2016 (legge Cirinnà)

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga la seguente legge:

    Art. 1

    1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone  dello stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle convivenze di fatto.
    1. Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all’ufficiale  di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
    1. L’ufficiale di stato civile provvede alla  registrazione  degli atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell’archivio dello stato civile.
    1. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
      1. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
      2. l’interdizione di una delle parti per infermita’ di  mente;  se l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico  ministero puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile;  in tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza  che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
      3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo 87;
      4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ sospesa  sino  a  quando  non  e’  pronunziata  sentenza  di proscioglimento.
    1. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma  4 comporta la nullita’ dell’unione  civile  tra  persone  dello  stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano gli articoli 65 e 68, nonche’ le disposizioni di  cui  agli  articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
    1. L’unione civile costituita in violazione  di  una  delle  cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell’articolo  68 del codice civile, puo’ essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una  parte  durante  l’assenza dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.
    1. L’unione civile  puo’  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui consenso e’ stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte  stessa. Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso  e’  stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o  di  errore essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non  puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo  che  e’ cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore  sulle  qualita’  personali  e’ essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell’altra  parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
      1. l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
      2. le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
    1. La parte puo’ in qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o l’unione civile dell’altra parte. Se  si  oppone  la  nullita’  della prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente giudicata.
    1. L’unione civile tra persone dello stesso sesso  e’  certificata dal relativo documento attestante la  costituzione  dell’unione,  che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del  loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici e alla residenza dei testimoni.
    1. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le  parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione  civile  tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
    1. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco  all’assistenza morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria capacita’ di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai bisogni comuni.
    1. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l’indirizzo concordato.
    1. Il regime patrimoniale dell’unione civile  tra  persone  dello stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e’ costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica, simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le parti non possono derogare ne’ ai  diritti  ne’  ai  doveri  previsti dalla  legge  per  effetto  dell’unione  civile.  Si   applicano   le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del titolo VI del libro primo del codice civile.
    1. Quando la condotta della parte dell’unione civile e’ causa  di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’ dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare  con decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter  del codice civile.
    1. Nella  scelta  dell’amministratore  di  sostegno  il   giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione  civile  tra persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la  quale  puo’ presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
    1. La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell’altra  parte dell’unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o ascendente di lui.
    1. In caso di morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita’ indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
    1. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
    1. Al solo fine di assicurare  l’effettivita’  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall’unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla  legge  4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti.
    1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IVdel libro secondo del codice civile.
    1. La morte o la dichiarazione di morte  presunta  di  una  delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.L’unione  civile  si  scioglie  altresi’  nei  casi   previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e),della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
    1. L’unione civile si scioglie, inoltre, quando  le  parti  hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento  dinanzi all’ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi  tre  mesi  dalla data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.
    1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5,  primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre 1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
    1. La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
    1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta’ di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l’automatica  instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
    1. Fatte salve le disposizioni di cui  alla  presente  legge,  il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu’  decreti  legislativi  in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
      1. adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle disposizioni  dell’ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
      2. modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto internazionale privato, prevedendo  l’applicazione  della  disciplina dell’unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che abbiano  contratto  all’estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro istituto analogo;
      3. modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei decreti.
    1. I decreti legislativi di cui al  comma  28  sono  adottati  su proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
    1. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma  28,  a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’  trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’  su  di esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto  puo’  essere  comunque  adottato,  anche  in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei  pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’  prorogato  di tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
    1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  di  ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
    1. All’articolo 86 del codice civile,  dopo  le  parole:  «da  un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un’unione  civile  tra persone dello stesso sesso».
    1. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l’unione  civile  tra persone dello stesso sesso».
    1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell’interno, da emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri nell’archivio dello stato civile nelle more  dell’entrata  in  vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
    1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle disposizioni di cui ai  commi  da  37  a  67  si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
    1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al  comma 36, per l’accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
    1. I conviventi di fatto hanno gli stessi  diritti  spettanti  al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
    1. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’  di  accesso  alle informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
    1. Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro  quale  suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
      1. in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e  di volere, per le decisioni in materia di salute;
      2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
    1. La designazione di cui al comma  40  e’  effettuata  in  forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’  di  redigerla, alla presenza di un testimone.
    1. Salvo quanto  previsto  dall’articolo  337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
    1. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
    1. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto.
    1. Nel  caso  in  cui  l’appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l’assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita’  di  condizioni,  i conviventi di fatto.
    1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all’interno  dell’impresa dell’altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche’  agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa’  o  di  lavoro subordinato».
    1. All’articolo 712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o del convivente di fatto».
    1. Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,  qualora  l’altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
    1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile  alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il risarcimento del danno al coniuge superstite.
    1. I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione di un contratto di convivenza.
    1. Il contratto di cui al comma 50, le sue  modifiche  e  la  sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita’,  con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico.
    1. Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista che  ha ricevuto l’atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli  articoli 5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
    1. Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo’ contenere:
      1. l’indicazione della residenza;
      2. le modalita’ di contribuzione alle  necessita’  della  vita  in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita’  di lavoro professionale o casalingo;
      3. il regime patrimoniale della comunione dei beni,  di  cui  alla sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice civile.
    1. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’ essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita’ di cui al comma 51.
    1. Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il rispetto  della  dignita’  degli   appartenenti   al   contratto   di convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a carico delle parti del contratto di convivenza.
    1. Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o condizioni, questi si hanno per non apposti.
    1. II contratto di convivenza e’ affetto da  nullita’  insanabile che puo’ essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se concluso:
      1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
      2. in violazione del comma 36;
      3. da persona minore di eta’;
      4. da persona interdetta giudizialmente;
      5. in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo  88  del codice civile.
    1. Gli effetti del contratto di  convivenza  restano  sospesi  in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di cui all’articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
    1. Il contratto di convivenza si risolve per:
      1. accordo delle parti;
      2. recesso unilaterale;
      3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
      4. morte di uno dei contraenti.
    1. La risoluzione del contratto di convivenza per  accordo  delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque discendenti dal contratto di convivenza.
    1. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di  convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto,  oltre che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita’  esclusiva  del recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita’,  deve contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al convivente per lasciare l’abitazione.
    1. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all’altro contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto  o  autenticato il contratto di convivenza, l’estratto  di  matrimonio  o  di  unione civile.
    1. Nel caso di cui alla lettera d) del comma  59,  il  contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di convivenza  l’estratto  dell’atto  di  morte  affinche’  provveda  ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
    1. Dopo l’articolo 30 della legge 31  maggio  1995,  n.  218,  e’ inserito il seguente: «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  –  1.  Ai  contratti  di convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata. – 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed  internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
    1. In caso di cessazione della convivenza di  fatto,  il  giudice stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi  dell’articolo  433  del  codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a  35  del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno  2019,  in 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
      1. quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni  di euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l’anno  2019,  a  5 milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
      2. quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall’INPS, provvede  al  monitoraggio  degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11 a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui al comma 66, il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentito  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall’attivita’   di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell’articolo  21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell’ambito  dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.
    1. Il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.
    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    TESTO COMPLETO SU GU Serie Generale n.118 del 21-05-2016.