Amministratore di Sostegno – Studio legale Milano

Amministratore di sostegno L’amministratore di sostegno – indice:

Amministrazione di sostegno: di cosa si tratta?

L’amministrazione di sostegno è un istituto disciplinato dagli art. 404 e seguenti del codice civile e viene applicato a tutela di particolari categorie di soggetti che per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovano in una condizione di impossibilità – anche parziale o temporanea- di provvedere ai propri interessi. In questi casi, la persona può essere assistita da un amministratore di sostegno che viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

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Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

La richiesta di nomina di amministratore di sostegno può essere proposta, nelle forme del ricorso, dalla stessa persona beneficiaria, anche nel caso si tratti di un minore, interdetto o inabilitato, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sono direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona – stabilisce la norma – sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a darne comunque notizia al pubblico ministero, qualora siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno.

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Cosa occorre indicare nel ricorso?

Nel ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno è necessario indicare:

  • le generalità della persona beneficiaria e la sua dimora abituale
  • i motivi per cui si richiede la nomina
  • i nominativo ed il domicilio, qualora siano noti al ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.

La norma stabilisce che, in questo particolare procedimento, debba, in ogni caso, intervenire il pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona beneficiaria recandosi, se necessario, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste della stessa.

Assunte le necessarie informazioni, sentiti i soggetti di cui all’articolo 406, disposti gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione, il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

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Cosa contiene il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?

Il decreto di nomina deve contenere l’indicazione:

  1. delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
  2. della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato (qualora sia a tempo determinato il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine);
  3. dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  6. della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Secondo la norma codicistica, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Obbligo di annotazione dei decreti e dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare.

Il codice civile stabilisce che sia il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, sia il decreto di chiusura nonché ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno, debbano essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, altresì, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Qualora la durata dell’incarico sia a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

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Chi viene nominato amministratore di sostegno?

Il codice prevede che l’amministratore di sostegno possa essere scelto dallo stesso soggetto interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In assenza di una tale scelta, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, che deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della personale del beneficiario, il giudice tutelare preferisce, laddove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

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Obblighi in capo all’amministratore di sostegno nello svolgimento del suo incarico.

L’amministratore di sostegno:

  • deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • deve informare tempestivamente l’amministrato circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso (in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti).
  • deve essere autorizzato dal giudice tutelare per il compimento di determinati atti elencati dall’ art. 374 c.c. (alla cui lettura si rinvia) tra cui accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;
  • deve essere autorizzato dal Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per il compimento di altri atti ai sensi degli art. 374 e seg. c.c. (alla cui lettura si rinvia) tra cui alienare beni, eccettuati frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; costituire pegni o ipoteche, procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
  • deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario e procedere al suo deposito presso l’Ufficio tutele/AdS.

Il codice prevede che l’amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

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Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno possono essere annullati: in quali casi?

Il codice prevede che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice tutelare, possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Parimenti, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti che siano stati compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le relative azioni si prescrivono nel termine di cinque anni; tale termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

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L’amministrazione di sostegno può cessare?

Secondo l’art. 413 c.c., il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, qualora ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, possono rivolgere un’istanza motivata al giudice tutelare.

Quest’ultimo provvede sulla richiesta con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare dichiara, altresì, anche d’ufficio, la cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In questo caso, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda; l’amministrazione di sostegno cesserà con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Fonte: codice civile

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