Studio legale: Separazione personale dei coniugi

separazione personale dei coniugiQuando si giunge alla decisione della separazione personale dei coniugi, è opportuno rivolgersi ad un legale esperto di diritto di famiglia che illustrerà tutte le strade percorribili in questa delicata materia.

Si sente parlare spesso di separazione consensuale e separazione giudiziale: qual è la differenza?

Possiamo definirle come due diverse “modalità” attraverso le quali si arriva allo stesso risultato ovvero separarsi dal coniuge.

Quando i coniugi trovano un accordo su tutti gli aspetti inerenti la fine del loro rapporto matrimoniale ovviamente anche con riferimento a tutto ciò che concerne i figli (quindi, modalità di affido, collocamento del minore presso il padre o la madre, assegnazione casa coniugale, regolamentazione modalità di visita e frequentazione del bambino con il genitore non collocatario, determinazione del contributo a titolo di mantenimento in favore dello stesso), si percorrerà la strada della separazione consensuale anche in caso di coabitazione.

Se, invece, i coniugi non trovano un accordo, mantenendo posizioni distanti tra loro, si instaurerà un procedimento contenzioso di separazione giudiziale

Separazione Giudiziale

In questo articolo, analizzeremo il procedimento di separazione giudiziale e le varie fasi in cui si articola.

Fase introduttiva

L’art 706 del codice di procedura civile stabilisce che la domanda di separazione deve essere proposta innanzi al Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto (ovvero quello che verrà chiamato nel giudizio) ha residenza o domicilio.

L’atto (nello specifico trattasi di un ricorso) che verrà depositato in Tribunale dovrà contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, dovrà essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi e verranno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

La norma indica altresì quale sia il Tribunale competente in due particolari ipotesi:

  • se il coniuge convenuto risiede all’estero, o risulta irreperibile, in tal caso la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente (ovvero di chi instaura il procedimento)
  • se anche il coniuge che deposita il ricorso è residente all’estero, la domanda dovrà essere proposta a qualunque Tribunale della Repubblica.

Fase Presidenziale 

Depositato il ricorso in cancelleria, nei cinque giorni successivi, il Presidente fissa con decreto la data dell’udienza in cui i coniugi dovranno comparire davanti a sé – udienza che dovrà essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso -, il termine entro il quale si deve procedere con la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Anche alla memoria difensiva dovranno essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
All’udienza davanti al Presidente, i coniugi devono comparire personalmente assistiti dal difensore.

Cosa succede se il coniuge che ha instaurato il procedimento non si presenta o rinuncia? Il tal caso la norma prevede che la domanda non ha effetto. 

Se, a non presentarsi è invece l’altro coniuge, il Presidente potrà fissare una nuova data per la comparizione ordinando che vengano nuovamente notificati ricorso e decreto. 

Udienza di Comparizione

All’udienza, il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi insieme, tentando di conciliarli. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige relativo processo verbale; in caso contrario, il Presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza:

  • i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi (provvedimenti che potranno essere revocati o modificati dal giudice istruttore),
  • nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi
  • assegna termine al coniuge ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche’ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu’ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Nello stesso modo il Presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti dati dal Presidente con ordinanza, si può proporre reclamo (nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento) con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio.

L’art.709 c.c. (al cui testo si rinvia) detta disposizioni specifiche relativamente alla notificazione dell’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e ai termini che dovranno intercorrere tra la data dello stesso provvedimento, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione

Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano alcune disposizioni relative al processo di cognizione davanti al Tribunale (nello specifico articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo e articolo 184).

Nel caso in cui il processo debba proseguire per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni di natura economica, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione (contro questa sentenza è ammesso soltanto appello immediato deciso in camera di consiglio).

Fonte: art. 706 e seg. c.p.c.

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