Studio legale: Separazione Giudiziale Milano

Separazione GiudizialeLa separazione giudiziale – indice:

La Separazione Giudiziale

La separazione giudiziale può essere chiesta – su istanza di parte – in tutti quei casi in cui la coppia non riesca a raggiungere un accordo(separazione consensuale) sugli aspetti attinenti la fine del rapporto coniugale.

Fondamento della Separazione Giudiziale

Il coniuge ha diritto di chiedere la separazione giudiziale per circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione dell’unione, “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”. L’eventuale richiesta di addebito da parte di uno dei coniugi nel caso di violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, costituisce, nell’ambito del procedimento, una pronuncia “accessoria” con la quale verrà attribuita all’altra parte la responsabilità della fine della convivenza e che inciderà sui diritti successori e sull’assegno di mantenimento.

Forma della richiesta di Separazione Giudiziale

La domanda di separazione giudiziale deve essere presentata nella forma del ricorso. L’atto dovrà esporre tutti i fatti a fondamento della domanda e indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Tribunale competente per la Separazione Giudiziale

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui quest’ultimo sia residente all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge ricorrente; se anche questi risieda all’estero, il procedimento dovrà essere incardinato presso qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Successivamente al deposito in cancelleria, verranno fissati con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente, il termine per notificare il ricorso (unitamente al suddetto decreto) e quello entro il quale il coniuge “chiamato in causa” potrà depositare un proprio scritto difensivo.

L’udienza presidenziale

La prima delle due fasi nelle quali si articola il procedimento di separazione giudiziale è l’udienza di comparizione che si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

All’ udienza, i coniugi devono comparire personalmente e con l’assistenza del difensore.

Se il coniuge che ha presentato il ricorso non si presenta o rinuncia, la domanda è prima di effetto; nel caso, invece, di mancata comparizione del coniuge convenuto, il presidente potrà fissare una nuova data per la comparizione disponendo il rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.

I coniugi verranno sentiti separatamente e poi congiuntamente dal Presidente il quale esperirà un tentativo di conciliazione al fine di farli desistere dal loro intento di separarsi. Nel caso in cui il tentativo dia esito positivo, verrà redatto il relativo processo verbale; in caso contrario, il Presidente adotterà i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi, nominerà il giudice istruttore fissando la dati di udienza che si svolgerà dinnanzi a questi.

Da questo momento il procedimento si svolgerà secondo le forme del rito ordinario e si concluderà con l’emanazione di una sentenza.

Addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà: sono sufficienti le produzioni fotografiche?

Nell’ordinanza n. 4899 del 20 novembre 2019 -24 febbraio 2020, la Sezione Sesta Civile- Sottosezione 1 della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di addebitabilità della separazione per infedeltà coniugale nel caso di produzioni fotografiche ritraente il marito (ricorrente) in “un atteggiamento di intimità con una donna”.

Vicenda processuale.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione emessa dal Tribunale, pronunciava la separazione con addebito a carico del marito e fissava in Euro 200,00 la somma da versare a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.

Secondo la Corte, in ordine alla pronuncia di addebito, le risultanze probatorie emergenti dalle produzioni fotografiche “sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito”, mostrando infatti quest’ultimo “in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”; per quanto concerne invece l’assegno di mantenimento in favore della figlia, “la modesta entità del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell’obbligo del contributo posto a carico dell’appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell’obbligo”.

Il ricorrente proponeva ricorso avverso la suddetta sentenza chiedendone la cassazione “sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi “atteggiamenti intimi con una donna”, ancorché il medesimo fosse stato colto solo “vicino” ad una donna in un atteggiamento puramente “amicale”; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d’Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l’interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato”.

La moglie, non svolgeva attività difensiva.

Decisione della Corte di Cassazione.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: in secondo grado è stato effettuato un compiuto giudizio di fatto rispetto al quale la denuncia del ricorrente rimanda unicamente ad una pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai compiti della stessa Corte.

Fonte: Ordinanza n. 4899 del 20 novembre 2019 -24 febbraio 2020, la Sezione Sesta Civile- Sottosezione 1 della Corte di Cassazione

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    Art. 151.

    (Separazione giudiziale.)

    La separazione puo’ essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta’ di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

    Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

    Art. 706.

    (Forma della domanda)
    La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda e’ fondata.
    Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e’ residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
    Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a se’, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo’ depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
    Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.