Studio legale: Salva bebè Milano

Salva bebeSeggiolino “Salva Bebè”

Si è concluso il 25 settembre, con il sì definitivo da parte del Senato, l’iter parlamentare del disegno di legge n. 766 sull’introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi(Salva Bebè).

Il tempestivo intervento legislativo si è reso necessario a causa dei numerosi tragici episodi che, purtroppo, si sono registrati negli ultimi anni nel nostro paese”.

Seggiolino salva bebè. Cosa prevede il testo normativo

Il testo legislativo modifica l’art.172 del codice della strada recante la disciplina dell’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ecco i punti principali:

  1. viene inserito il nuovo comma 1-bis che introduce in capo al conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta;
  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
  3. L’ obbligo di dotazione del sistema scatterà decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra e comunque a decorrere dal 1 luglio 2019
  4. Sono previste campagne di informazione su obblighi e modi di utilizzo di tali sistemi nonché agevolazioni fiscali per il loro acquisto.

Seggiolino salva bebè. A chi è rivolto l’obbligo

Come si è detto, in base al nuovo art. 172 del codice della strada, tale obbligo ricade sul conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia quando trasporta un minore di età inferiore ai quattro anni.

Per conoscere i veicoli cui fa riferimento la norma, occorre esaminare l’ art. 47 del codice della strada  (classificazione dei veicoli) in base al quale rientrano nella categoria:

  • M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
  • N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
  • N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Seggiolino salva bebè. Sanzioni

Per coloro che non rispetteranno i nuovi obblighi, verranno comminate le stesse sanzioni contenute già nell’art. 172 del codice della strada previste per chi non allaccia la cintura di sicurezza o non posiziona il bambino nell’apposito seggiolino. Pertanto, in caso di violazione dell’obbligo

  1. Verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.
  2. Nel caso in cui il mancato uso riguardi il bambino, della violazione risponderà il conducente ovvero, qualora sia presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
  3. se il conducente è incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui sopra per almeno due volte, all’ultima infrazione conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito al Seggiolino Salva Bebè basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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