Studio legale Milano: misure amministrative – tribunale per i minorenni di Milano

tribunale per i minorenni di milano

Di seguito l’indice in mertio alle misure amministrative tribunale per i minorenni di Milano:

La competenza amministrativa del Tribunale per i Minorenni.

Con il R.D.L. n. 1404, promulgato il giorno 20 luglio 1934 recante “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un complesso sistema di norme in materia di giustizia minorile e istituito un organo giudiziario altamente specializzato, per l’appunto il Tribunale per i Minorenni.

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Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Nella parte III del suddetto decreto (art. 25 e seguenti) viene riconosciuta e attribuita al Tribunale anche una competenza di natura “amministrativa”; proprio l’art. 25 prosieguo amministrativo, infatti, disciplina le “misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”.

La norma prevede che nel caso in cui un minore degli anni 18 dia “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere”, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l’intervento del minore, dell’esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero”.

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Misure promosse dal pubblico ministero se è in corso un procedimento penale.

L’art. 26 stabilisce che le suddette misure “possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall’art. 25. La misura di cui all’art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall’art. 333 del Codice civile”.

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Misure amministrative – tribunale per i minorenni di Milano: Minori irregolari per condotta o carattere.

Cosa si debba intendere per “minori irregolari per condotta o per carattere” risulta di non facile individuazione. In generale, si fa riferimento a tutti quei particolari comportamenti “devianti” del minore quali ad esempio rifiuto scolastico, vagabondaggio, consumo di sostanze, bullismo, ecc.

Nella prassi attuale, il ricorso può essere proposto dal Procuratore della Repubblica, dai genitori o dal tutore innanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova non in via occasionale, bensì dove ha la sua “abituale dimora”.

L’apertura del procedimento amministrativo  comporta lo svolgimento di una preventiva attività istruttoria da parte del Tribunale finalizzata a “raccogliere” tutti gli elementi idonei a fornire una valutazione sulla personalità del minore; esaurita questa prima fase, assunto nuovo parere da parte del PM, il collegio, in camera di consiglio, deciderà di archiviare la procedura qualora ritenga non sussista un’irregolarità della condotta posta in essere dal minore o di procedere con l’adozione delle misure indicate nel testo del decreto.

Le misure che possono essere adottate, quindi, in questi particolari casi, sono l’affidamento del minore al servizio sociale e il collocamento in casa famiglia.

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L’ affidamento del minore al servizio sociale

Con l’adozione di tale misura, il servizio è chiamato a elaborare un “piano di intervento” per il minore che continua a vivere nel suo contesto socio-familiare; in esso verranno indicate le “prescrizioni” a cui dovrà attenersi con riferimento a determinati aspetti della sua vita (istruzione, lavoro, impiego del tempo libero, eventuali terapie).

Nel caso in cui, i genitori del minore non condividano le decisioni prese dal servizio potranno esporre le proprie ragioni innanzi al tribunale per i Minorenni che ha adottato il decreto di affidamento e, eventualmente, ottenere delle modifiche rispetto al progetto originariamente previsto.

Con cadenza periodica, il servizio dovrà trasmettere al tribunale per i Minorenni competente delle relazioni di aggiornamento sull’andamento dell’intervento in atto o al fine di proporre la revoca o la sostituzione della misura.

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Misure amministrative – tribunale per i minorenni di Milano: il collocamento in casa famiglia

Nel caso di adozione di tale misura, il minore viene allontanato dal contesto sociale in cui vive e collocato presso una casa famiglia, per sottoporlo ad un “controllo” più incisivo finalizzato al raggiungimento di un esito favorevole del piano predisposto.

Non è escluso a priori che alcune attività previste nel progetto educativo possano svolgersi nel suo contesto di provenienza o che il minore possa trascorrere dei periodi presso la propria abitazione con i suoi famigliari; tali eventualità dovranno essere però oggetto di valutazione da parte dei responsabili della struttura e degli stessi servizi.

Con l’adozione di tale misura, sussiste un obbligo di informazione sull’opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti, in capo al servizio sociale nonché al direttore della struttura nel quale il minore è accolto, i quali trasmetteranno al tribunale per i Minorenni delle relazioni periodiche.

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Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure

L’art. 29 del decreto stabilisce che le prescrizioni stabilite nell’ambito dell’adozione delle misure amministrative possano essere modificate in ogni tempo.

Il tribunale per i Minorenni ha, infatti, facoltà di trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che risulti più idonea “ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale”.

Il procedimento di modifica delle misure inizialmente adottate si articola in due fasi: una prima “istruttoria” in cui si procede all’assunzione del parere del PM, all’ascolto del minore e dei genitori ed una successiva che si concluderà con la decisione assunta dal collegio in camera di consiglio.

Il tribunale per i Minorenni, ordinerà in ogni tempo la cessazione delle misure adottate nell’ipotesi in  cui il minore appaia “interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione” o al compimento del diciottesimo anno di età o del ventunesimo anno se, con il consenso della parte coinvolta, siano stati prolungati gli interventi in suo favore (in quest’ultimo caso, in ogni momento, il giovane può decidere di interrompere l’ intervento il cui prolungamento era stato precedentemente autorizzato).

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La tutela prevista nel nuovo articolo 25-bis

La legge n. 269 del 1998 ha aggiunto nel testo del decreto il nuovo articolo 25-bis a tutela dei minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

Il primo comma prevede:

– in capo al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore degli anni diciotto eserciti la prostituzione, il dovere di darne immediata e tempestiva comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

– la procura promuoverà le azioni necessarie a tutela del minore coinvolto e potrà proporre al Tribunale la nomina di un curatore;

– il tribunale per i minorenni adotterà “i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore”.

Viene precisato altresì che, nei casi di urgenza, il tribunale per i minorenni procede d’ufficio.

Il secondo comma dell’art. 25-bis stabilisce che il Tribunale per i minorenni adotti “in via di urgenza” le medesime misure previste nel comma primo, nel caso in cui un minore degli anni diciotto straniero che risulti privo di assistenza nel nostro Paese, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale; la norma precisa che, prima di confermare i provvedimenti adottati a tutela del minore, l’Autorità Giudiziaria procedente, prenderà gli “opportuni accordi” con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito alle misure amministrative del tribunale per i minorenni di Milano basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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