Affido condiviso fuori dal matrimonio

Affido condiviso fuori dal matrimonioAffido condiviso fuori dal matrimonio – indice:

Affido condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio

L’affido dei figli nati fuori dal matrimonio è un argomento complesso e delicato che riguarda molte famiglie, una situazione sempre più comune nella società attuale. In generale, l’affido si riferisce alla decisione giudiziaria che stabilisce chi eserciterà la responsabilità genitoriale dei figli.

Il D. lgs. 28/12/2013 n. 154 ha introdotto una serie di disposizioni (art. 337 bis e seguenti del codice civile) al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.

Il provvedimento ha quindi introdotto il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e di conseguenza eliminato i riferimenti presenti nelle varie norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” sostituendo i medesimi con quello “semplicemente” di “figlio”.

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Stesse norme in materia di esercizio della responsabilità genitoriale

A seguito della suddetta riforma, quindi, in caso di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio nonché nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le stesse disposizioni in materia di affido.

In tutti questi procedimenti, il giudice adotterà i provvedimenti relativi ai figli facendo esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi: i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (es. i nonni) e con i parenti.

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Affido condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio

In generale, l’affido condiviso è considerato la soluzione ideale, poiché entrambi i genitori continuano a svolgere un ruolo importante nella vita dei figli. Ciò consente ai bambini di mantenere un legame forte con entrambi e di riceverne amore e supporto.

Il codice civile stabilisce, che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; l’affido condiviso, dunque, è la regola generale da applicare salvo determinati casi che analizzeremo in seguito.

In caso di affido condiviso, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori;  le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. La norma prevede che, in caso di disaccordo tra I genitori, sarà il Giudice a decidere. Per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (relative, quindi, alla quotidianità del bambino), il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

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Affido esclusivo dei figli nati fuori dal matrimonio

Il giudice, però, può disporre l’affido del figlio ad uno solo dei genitori nel caso in cui ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Anche ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le medesime condizioni su indicate. In tal caso se il giudice accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore che ne ha fatto richiesta, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337 ter.

Se, invece, stabilisce l’art. 337 quater c.c., la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore richiedente ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile (responsabilità aggravata).

Per i genitori non uniti in matrimonio e che cessino la loro convivenza, qualora vogliono ottenere una regolamentazione dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale dei propri figli, è importante cercare l’assistenza di un avvocato esperto in tale materia. Un avvocato può anche cercare di aiutare i genitori a trovare un accordo avente ad oggetto tutte le condizioni regolative in materia di affidamento della prole, casa familiare, mantenimento, depositando un ricorso presso il tribunale del luogo di residenza abituale del minore.

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Affido esclusivo del figlio: chi esercita la responsabilità genitoriale?

Il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul medesimo con obbligo di attenersi alle condizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria procedente.

Salvo che non sia diversamente stabilito (in tal caso, saremmo nella fattispecie del c.d. affido super esclusivo), le decisioni di maggiore interesse per il minore sono adottate da entrambi i genitori; il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater).

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Obblighi in capo ai genitori non sposati

Dunque, i genitori che non hanno contratto matrimonio hanno ovviamente gli stessi obblighi e doveri dei genitori sposati in materia di cura, assistenza dei propri figli. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis c.c.).

Nell’ambito delle coppie non sposate, il codice prevede che se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi; gli stessi la eserciteranno di comune accordo sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del proprio figlio.

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