Studio legale: Licenziamento Illegittimo

Licenziamento Illegittimo Milano

Sei vittima di un licenziamento illegittimo a Milano?

In caso di licenziamento illegittimo, il nostro ordinamento prevede a favore del lavoratore diverse tutele in base al numero dei dipendenti impiegati nell’azienda, alla gravità del vizio inerente il licenziamento stesso e a quando è avvenuta l’assunzione.

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, infatti, si attuano le regole previste nel Jobs Act che ha introdotto il cd Contratto a tutele crescenti. Tale tipologia di contratto prevede specifiche sanzioni in caso di licenziamento illegittimo.

Dispositivo dell’art. 441 bis Codice di procedura civile

Di assoluta rilevanza è l’art. 441 bis codice di procedura civile introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”) per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, che proprio al fine di agevolare una veloce definizione delle controversie in materia di licenziamenti, ha stabilito che “la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.”

Con tale norma, quindi, il legislatore ha voluto eliminare differenziazione di riti, stabilendo espressamente, che il rito applicabile per le controversie in materia di licenziamento è quello contenuto nel capo primo che disciplina il procedimento per le controversie individuali di lavoro, salvo le previsioni stabilite nello stesso articolo.

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito al licenziamento illegittimo basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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