Studio legale Milano: Riconciliazione dei coniugi

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Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione: è possibile? Quali sono gli effetti?

Spesso capita che i coniugi dopo essersi separati giudizialmente o in maniera consensuale, decidano di riconciliarsi ovvero di tornare a essere a tutti gli effetti una coppia ripristinando la convivenza materiale e l’unione spirituale. È possibile la riconciliazione dei coniugi? In caso di risposta affermativa, quali sono gli effetti di tale scelta?

Riconciliazione dei coniugi: Normativa di riferimento in materia di riconciliazione

L’art. 157 c.c. dispone che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.”

L’art.154 c.c. prevede che “La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

L’ art. 63, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), stabilisce che negli archivi informatici di cui all’art. 10 esistenti presso ciascun ufficio dello stato civile, l’ufficiale (dello stato civile) iscrive “le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile”.

Secondo il testo della norma, pertanto, la riconciliazione può realizzarsi in modo tacito ponendo in essere un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione o con una espressa dichiarazione.

La dichiarazione di riconciliazione: quando è possibile farla

Alla luce di quanto abbiamo detto, si possono verificare due ipotesi:

  1. la riconciliazione dei coniugi avviene dopo la proposizione della domanda di separazione ma prima di aver ottenuto la relativa pronuncia da parte del Tribunale procedente, ciò comporta l’abbandono della stessa domanda;
  2. i coniugi dopo la separazione si riconciliano: in tal caso, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza (in caso di separazione giudiziale) o dell’omologa (nell’ipotesi di una separazione di tipo consensuale), senza l’intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel comune.

La procedura innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile: i documenti che i coniugi devono portare con sé

Affinché la riconciliazione sia opponibile ai terzi (pubblicità della riconciliazione), è necessario rendere la dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio o dove il matrimonio fu trascritto.

Entrambi i coniugi dovranno presentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di copia autentica della sentenza o dell’omologa della separazione personale.

Per avere informazioni più dettagliate e precise, è meglio rivolgersi preventivamente al Comune che risulta essere competente a ricevere la dichiarazione medesima.

L’annotazione dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi

La dichiarazione di riconciliazione, ai sensi dell’art. 63 lettera g) del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), sarà annotata sull’Atto di Matrimonio.

Conseguenze sul piano personale e effetti patrimoniali.

La riconciliazione comporta il “ripristino” dei doveri coniugali di natura personale e patrimoniali.

Si ricostituisce la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale ordinario; tale importante effetto si produrrà ex nunc, gli eventuali atti posti in essere durante la separazione restano personali; sono salvi comunque i diritti acquisiti dal terzo in buona fede, in mancanza di pubblicità della riconciliazione medesima.

Riconciliazione dopo il divorzio: possibile?

No, non è possibile. Non può intervenire la riconciliazione dopo l’emanazione della sentenza di divorzio

Quando si può parlare di riconciliazione dei coniugi? La giurisprudenza sul punto.

Per comprendere cosa si intenda per riconciliazione e in che cosa consista ai fini della relativa prova, si potrebbe mutuare quel concetto di “integrale ripresa del consortium vitae tra i coniugi” espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17318 del 24 agosto 2016.

Occorrerà pertanto dimostrare e provare il ripristino di quella comunione materiale e spirituale che costituisce l’essenza stessa della vita matrimoniale; in numerose pronunce, la Corte non ritiene sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati la mera coabitazione, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cassazione civile, Sezione VI, sentenza n.2360 del 5 febbraio 2016); e ancora, non basta che gli stessi coniugi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 19497 del 6 ottobre 2005).

Quando si può parlare di riconciliazione dei coniugi – ordinanza n. 20323 del 26 luglio 2019 –

Rappresenta un’importante pronuncia in materia di riconciliazione dei coniugi anche la recente ordinanza n. 20323 del 26 luglio 2019 nella quale la Corte stabilisce che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione personale cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (Cass. civ. sez. II, ord. 1630 del 23 gennaio 2018). A fronte di questa giurisprudenza rigorosa vi è quindi l’onere per la parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione di fornirne una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice del merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo.

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